Art. 1.

      1. All'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, le parole: «di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari» sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari dipendenti di pubbliche amministrazioni».